DECRETO
LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195
Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle
capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a
norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29/7/2003)
Testo in
vigore dal: 13-8-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria
per l'anno 2001, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno
2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della
salute, delle attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e),
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita' adeguate» sono
sostituite dalle seguenti: «delle capacita' e dei requisiti professionali
di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le
parole: «attitudini e capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«le capacita' e i requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine, di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art.
76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La
legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001.
L'art. 21, cosi' recita: «Art. 21 (Delega al
Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale
attuazione).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui
al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, un decreto legislativo
recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi
e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto
legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1,
e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
2.
L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e'
sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla
seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione
dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
d).».
Note all'art.
1:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute del lavoratori durante il lavoro». Il testo
dell'art. 2, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che
presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di societa', anche di fatto, che prestino la loro attivita'
per conto delle societa' e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresi' equiparati gli allievi degli istituti
di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I
soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unita' produttiva;
d) medico competente: medico in
possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle
capacita' e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza; g) prevenzione: il complesso
delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno; h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i)
unita' produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
626/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 8 (Servizio di prevenzione e protezione).
- 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa
all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, una o piu' persone
da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, tra
cui il responsabile del servizio in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 8-bis previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacita' necessarie e
disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita'
svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto
dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione o protezione.
5. L'organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti
e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende
industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie
estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture
di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto
dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere
adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a
favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con
riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere le capacita' e i requisiti professionali di cui
all'art. 8-bis.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e procedure,
per la certificazione dei servizi, nonche' il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni egli non e' per questo liberato dalla
propria responsabilita' in materia.
11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unita' sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione e' corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in
materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali
compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.».
Art. 2
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente: «Art. 8-bis (Capacita' e requisiti professionali
degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni).
- 1. Le capacita' ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo
svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e'
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso
di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti
minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e province autonome, dalle universita',
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2,
e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea
triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della
sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8.
Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base
del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalita'
di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9.
Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i
corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le
maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attivita' a carico
dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche
amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e'
disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente
alla formazione del personale medesimo.».
Art. 3
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita'
di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente
o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a
conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui
all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei
corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2,
possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano
frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o
da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente
decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacita' dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla
sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del 15 novembre
2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno
2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro
degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art.
3:
- Il decreto del Ministro della sanita' 16 gennaio 1997 reca:
«Definizioni dei casi di riduzione della frequenza della visita degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente.».
- L'art. 117,
quinto comma della Costituzione, cosi' recita: «Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita'
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».